GIUDICATURA DI PACE
Giudicatura di Pace
Circolo di Sessa
Casella postale 10
6981 Bedigliora
Orari su appuntamento
Mer. 14:00-17:00
Giudice di Pace
Amadò Michelangelo
Banco
6981 Bedigliora
Tel. 091 608 18 73 (Abitazione)
Tel. 091 608 28 59 (Ufficio)
Beti Ferruccio (Supplente)
Bonzaglio
6997 Sessa
Tel. 091 608 24 43 (Abitazione)
Tel. 079 504 09 63 (Cellulare)
Tel. 091 648 57 60 (Ufficio)
Dal 1° gennaio 2011, in seguito all'introduzione del Codice di procedura Civile federale e in base alla Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria, il Giudice di Pace ha le competenze qui sotto elencate.

Nel Cantone Ticino vi sono 38 Circoli. In ogni Circolo vi è un Giudice di Pace con un supplente. La sede del Giudice di Pace è di regola nel capoluogo di ogni Circolo. Il periodo di nomina dei Giudici di Pace è di sei anni. Sono eletti nei rispettivi Circoli con il sistema della maggioranza assoluta. Come per tutte le altre autorità giudiziarie del Cantone, l'autorità di vigilanza sui Giudici di Pace è il Consiglio della Magistratura.

Sessa, capoluogo del Circolo formato dai comuni di Sessa, Astano, Bedigliora, Croglio e Monteggio, è anche sede della Giudicatura di Pace.

autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di Fr. 5'000.-, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio, a esclusione delle procedure relative a servitù, locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, parità dei sessi
giudica le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di Fr. 5'000.-, comprese quelle fondate sulla LEF (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG)
decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione
nelle elezioni comunali, patriziali e consortili rilascio della Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili
nei reati perseguibili a querela di parte, il Giudice di Pace può effettuare il tentativo di conciliazione su domanda del Procuratore pubblico e con il consenso delle parti

La Legge sulla Tariffa Giudiziaria (LTG) stabilisce che:
al Giudice di Pace spettano le spese processuali (art. 4);
nelle procedure di conciliazione è fissata una tassa che va da Fr. 50.- a Fr. 150.- per un valore litigioso fino a Fr. 2'000.-, ed una tassa da Fr. 100.- a Fr. 300.- se il valore litigioso è compreso tra Fr. 2'000.- e Fr. 5'000.- (art. 5);
nelle sue decisioni il Giudice di Pace può prelevare una tassa compresa tra Fr. 50.- e Fr. 300.- (art. 6).

L'art. 48 OTLEF (Ordinanza sulle Tasse previste dalla LEF) afferma in pratica che la tassa per decisioni giudiziarie prese nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione, calcolata in base al valore litigioso, è compresa tra Fr. 40.- e Fr. 150.- per le cause di valore fino a Fr. 1'000.-, e tra Fr. 50.- e Fr. 300.- per le cause di valore fino a Fr. 10'000.-; la competenza del Giudice di Pace arriva ad un massimo di valore della causa di Fr. 5'000.-.

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